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80078 POZZUOLI
Via Reginella n.108
Spett. AUTORITA’ GARANTE
Piazza G. Verdi, 6
C.A. dott. Morgoglione 00198 R O M A
Rif. DC 5663
OGGETTO: Nuovi sviluppi successivi a Vs. lettera n.0044124 del 27.11.2007.
Questa società, si pregia informare codesta Autorità che, in merito alla vicenda segnalata, a nulla è valso l’intervento favorevole di codesta Autorità, diretto alla Regione Lombardia.
Il Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria – con nota n. 408 dell’8.01.08, che all’uopo si allega, con la costituita commissione, vuole procedere ugualmente alla demolizione dell’hangar in Lezzeno e, nonostante:
- Che l’Agenzia delle Entrate, Territorio Regionale della Lombardia, con lettera n.75933 del 06.09.07 ha espresso perplessità su tutto quanto denunciato nella istanza di interpello ai sensi del comma 8 dell’art. 37-bis del 29.09.973 n.600 e nel concedere la disapplicazione delle disposizioni contenute nell’art. 30 della legge 23.12.1994 n. 724 per l’anno 2006, si è riservata di effettuare una verifica di settore
- Che la Regione Lombardia, nel voler demolire l’unico hangar per idrovolanti, senza prima indicare alla soc. Air Garda altro sito ritenuto idoneo allo scopo, evidenzia la volontà di favorire lo status monopolistico dell’aero club di Como, nel settore idrovolanti e, di far cessare forzatamente la soc. Air Garda.
- Che la soc. Air Garda ha versato al Ministero delle Infrastrutture la complessiva somma di circa euro 4000,00. (n. 5 doc clicca ). La predetta somma fu corrisposta per consentire la verifica della convalida dell’idrovolante Cessna U 206 G ai parametri tecnici italiani. L’esito positivo dell’Enac per tale verifica valse per pagare lo sdoganamento ed il rilascio, anche per lavoro aereo, del Certificato di Navigabilità.
- Che dall’anno 2000 ad oggi le PP.AA. della Lombardia, hanno tenuto, nei confronti della società napoletana, un ingiustificato “accanimento”, tanto da spingerla verso la cessazione obbligatoria;
- Che l’intervento dell’Esercito – Genio Militare - per voler demolire una struttura metallica inferiore a 100 mq è illegittimo e, contrasta, l’intervento stesso, con l’art. 1 della convenzione del 20.03.1998, che per comodità si allega.
- Che la soc. Air Garda si è appellata inutilmente alla L.R. Lombardia n. 22 del 1998; al PTCP di Como del 2005, punto 3.3.8; a proposte di legge ed altro;
La scrivente società si rivolge ancora a codesta Autorità per esaminare la possibilità di informare il Consiglio dei Ministri della vicenda per la eventuale regolamentazione dell’intero settore e nell’immediato ottenere provvedimento che salvaguardi da abusi la società Air Garda. La richiesta è sicuramente legittima perché riguarda, oltretutto, anche un AEROMOBILE REGISTRATO CHE SI VUOLE DISTRUGGERE, SENZA CONSENTIRE ALL’ARMATORE ALCUNA POSSIBILITA’ DI SOTTRARLO ALLA PERDITA.
PIU’ SEMPLICEMENTE, TRATTASI DI UN AEREO ITALIANO A CUI è NEGATA LA “PRESENZA FISICA” SU TERRITORIO NAZIONALE.
La soluzione immediata sarebbe quella di consentire, intanto, il ricovero dell’aereo all’interno del costruito hangar, quindi, localizzare l’area ottimale secondo la legge regionale e piani territoriali, incontestabilmente già esistenti per lo scopo e, solo dopo, decidere di demolire l’hangar, operazione, quest’ultima, che verrebbe eseguita, senza alcuna recriminazione, dallo stesso sig.Umberto Zamuner, amministratore dell’Air Garda S.n.c.
Si deve segnalare anche che l’aeromobile non potrà restare per ulteriore tempo sullo spiazzale del cantiere nautico Molinari, avendone questi richiesto, già da tempo, di avere libero lo spazio occupato dall’idrovolante.
Un Vs. autorevole intervento è, pertanto, urgentissimo.
Distinti saluti
Pozzuoli, li 17.01.08
La presente, anticipata via fax, è stata inviata
Anche a mezzo del servizio poste italiane con
Raccomandata r.r., in data odierna.
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