La storia

La società Air-garda s.n.c. si è costituita nell’anno 1998 in Crema (CR) con il seguente scopo sociale: acquisto di aerei idrovolanti e, previa autorizzazioni necessarie, adibirli per lavori aerei anche di linea per trasporto persone e quindi di pubblica utilità.
La società, nell’anno 2000 acquistava un aereo idrovolante “puro” Cessna  206 Stationer da 6 posti al fine di adibirlo per voli panoramici e aerotaxi a vantaggio del turismo sui laghi della Lombardia. Il programma prefissato dalla soc. Air Garda trovava fondamento  nella legge regionale n. 22 del 29.10.1998 che aveva programmato all’art.3, comma 1, lett.Kbis e art. 24, comma 2 bis, la realizzazione di idroscali e idrosuperfici  e relative infrastrutture sui laghi lombardi e delegava per l’attuazione, entro un anno, i Comuni e Consorzi di Comuni.

Registrazione dell'Aeromobile al RAN/ENAC
L’idrovolante importato, dopo il pagamento della relativa tassa in euro 22.000 ed interventi  di adeguamento alle norme italiane per euro 18.000,  otteneva dall’Enac le marche I-Simj ed abilitato al turismo e lavoro aereo.  (doc._clicca)


                                            Richiesta concessione demaniale in Lugana Marina di Sirmione (BS)
Non essendo stata realizzata alcuna struttura , come invece previsto nella precitata legge regionale, la soc. Air Garda rivolgeva istanza, corredata della documentazione necessaria,  allo S.T.A.P. di Brescia per ottenere in concessione area lacuale e di terra ove realizzare una idrosuperficie e relativo hangar; l’area richiesta fu localizzata in Lugana Marina del Comune di Sirmione (BS), zona extraportuale, vicino alla locale stazione di protezione civile; infatti, la presenza anche della Soc. Air Garda in quel sito sarebbe stata utile ai fini di soccorso lungo tutto il lago e per la valorizzazione dei beni ambientali e paesistici. La istanza fu respinta dalla Regione Lombardia  con decreto n. 1736/29138 del 20 novembre 2000 ove, tra l’altro, per rigettare l’istanza, si legge…(°) ”nelle more della definizione degli accordi di programma con gli Enti locali – ex legge regionale 29.10.1998 n. 22”. Il rigetto evidenziava, quindi, il ritardo dell’attuazione di quanto previsto dalla predetta legge regionale n.22/98. (doc._clicca)

                                                          
Contratto di ricovero aereo presso Aeroclub Como

L’idrovolante I-Simj fu portato presso l’hangar dell’Aeroclub Como (unica struttura in Italia capace di ricevere idrovolanti “puri”) e fu stipulato un contratto di fitto per posto velivolo per la durata di un anno a Lire 500.000 mensili, pari a euro 250.(doc._clicca)
                                                                            
                                                                                 Disdetta del contratto

Durante l’anno  l’aeroclub Como ha mostrato molto interesse per l’I-Simj; non volendo l’Air Garda aderire alle proposte non congrue dell’aeroclub, ne scaturì la disdetta del contratto al termine dell’anno (consapevole l’aeroclub che l’idrovolante non potesse essere portato da nessun’altra parte, proprio per la inesistenza di altro hangar su tutto il territorio nazionale) (doc._clicca, doc._clicca, doc._clicca)

                                                                       Trasferimento dell'aereo in Lezzeno
La Soc. Air Garda riuscì però a trovare accoglienza, all’aperto, presso il cantiere nautico di E.Molinaro in Lezzeno (CO), in prossimità del lago, ove il velivolo trovasi tuttora. Dello spostamento ne fu data  doverosa comunicazione all’Enac di Milano e D.C.A. di Malpensa in data 15.11.02.

                                                                              Intimidazioni e rappresaglie
Dopo alcuni mesi di permanenza in Lezzeno, l’amministratore della soc. Air Garda ebbe una improvvisa, quanto sgradita sorpresa da parte del sig. xxxxx- il quale con fare minaccioso intimava di astenersi dall’effettuare voli panoramici con l’I-Simj . Ne nacque un’accesa discussione e della circostanza ne fu interessata l’Autorità Giudiziaria . A breve distanza di tempo dal fatto denunciato,  la società Air Garda ha appreso che il sig. xxxx rassegnava le dimissioni dal posto che occupava in qualità di presidente. (doc._clicca, doc._clicca)

                                                                         Richieste di concessioni demaniale

La Società Air Garda, durante la permanenza in Como, e successivamente in Lezzeno, ha avanzato varie richieste a Comuni, Consorzi di Comuni e Regione Lombardia, al fine di ottenere in concessione o, in gestione, una superficie  lacuale e di terra per la propria attività; attività certamente di pubblica utilità, perché  mirata, come detto, alla elevazione del turismo ed alla valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici a mezzo di voli panoramici. (doc._clicca)

                                                                         Decreto ENAC per voli turistici

Lo scopo dell’attività fu sottoposto fin dall’inizio all’esame dell’Enac con accluso il relativo  manuale dell’esercente. L’Enac, con decreto n. 140637/Sov/S2/364 del 18.03.02, approvava ed autorizzava i predetti voli panoramici locali purché le  fasi di decollo e ammaraggio avvenissero sull’idroscalo di Como in quanto il solo esistente in Italia (doc._clicca).

                                                                Regolamentazione di strutture sull'idroscalo di Como
La società Air Garda ha richiesto al'ENAC Roma - dipartimento sicurezza - in data 31/03/2003, assunto a protocollo n. 1062, la regolamentazione per l'uso dell'idroscalo di Como, ed in particolar modo la eventuale destinazione di uno dei tre pontili esistenti, alla società Air Garda, considerato che gli stessi sono affidati tutti all'Aeroclub, ciò per evitare abusi da parte dello stesso Aeroclub. (doc._clicca)

                                                                    Richiesta di concessione demaniale in Lezzeno

La società Air Garda, con l’approssimarsi della scadenza del C.N. (certificato di navigabilità) necessitava di un hangar per eseguire sull’aereo le necessarie manutenzioni. Tali operazioni, infatti, vanno eseguite in luogo chiuso, -secondo disposizioni Enac- per cui avanzava ancora una volta richiesta di concessione demaniale lacuale e di terra in località Lezzeno (CO), retrostante il locale cimitero, ove si sarebbe assemblato un hangar per il tempo limitato di sei mesi ossia quanto sarebbe bastato per eseguire la manutenzione da ditta certificata FAR 145 ed ottenere il C.N.   La superficie richiesta è confinante con il cantiere Molinari, ove trovasi l’I-Simj (infatti, l’officina concessa in uso alla soc. Air Garda ha libero accesso proprio sulla  predetta area demaniale richiesta).
La domanda in bollo fu presentata in data 23/03/04 (come già fatto per Lugana di Sirmione nell’anno 2000 ed ancora ad altre amministrazioni successivamente) alla Gestione Associata del lago di Como e laghi Minori con sede in Como, presso l’Amministrazione Provinciale (doc._clicca). Per la istanza presentata, fu richiesto in data 05.04.04, dalla Gestione Associata, il relativo parere al Comune di Lezzeno ed alla Gestione Governativa di Navigazione del lago di Como; quest'ultima si esprimeva positivamente in data 15.04.04 mentre il Comune di Lezzeno tardava a rimettere il proprio parere; pertanto, il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, doverosamente interpellato dall'amministratore di Air Garda sulla necessita di iniziare da subito l'assemblaggio dell'hangar (causa aumento del livello del lago), non sollevò obiezioni. I lavori ebbero inizio ma non prima del consenso rilasciato in tal senso anche dalla Gestione Associata del lago di Como e laghi minori, quest'ultima invitava, comunque, la società Air Garda a presentarsi nei giorni sucessivi per regolarizzare la pratica amministrativa per anticipata occupazione, così come stabilisce la legge.

                                                                         Denuncia al legale rappresentante
Il giorno 26.04.04, inopinatamente, la Gestione Associata di Como, comunicava  alla soc. Air Garda di aver  denunciato il legale rappresentante della stessa per occupazione di suolo demaniale in assenza della prescritta autorizzazione, senza peraltro richiedere, il Consorzio, le ragioni dell’anticipata occupazione dell’area, già oggetto di procedura in corso. (doc. da inserire)

                                                                  Richiesta di intervento del Prefetto di Como

A seguito di istanza motivata del rappresentante di Air Garda al sig. Prefetto di Como, è stata fatta richiesta alla Provincia di Como, da parte della Prefettura per conoscere i termini della vicenda segnalata ed i provvedimenti ritenuti opportuno adottare.(doc._clicca)
La Provincia di Como ha risposto al Prefetto elencando solamente gli avvenimenti accaduti, senza per altro riferire a come risolvere il problema di Air Garda, considerato anche la responsabilità della P.A. che non avrebbe individuato le aree di cui alla citata legge regionale. (doc._clicca)
 

Il legale rappresentante della soc. Air Garda in seguito alla denuncia è stato raggiunto da decreto penale di condanna ove si contestava il reato contravvenzionale ex art 181 D.Lgv.42/04 e ordine di demolizione dell’hangar. L’ordine di demolizione fu emesso anche dal sindaco di Lezzeno. L’ammontare della sanzione pecuniaria di euro 7600 inflitta, fu pagata.

                                                                  Sanatoria ambientale Legge n. 308 del 15/12/04
La società Air Garda, con l’occasione della recente sanatoria ambientale L.308 del 15.12.04 richiedeva di usufruirne, giusto art. 1 comma 37 e 39 -sanatoria straordinaria- per cui avanzava regolare richiesta entro il  termine perentorio del 31 gennaio 04 al Comune di Lezzeno; con la stessa istanza, si richiedeva la sospensione dell’ordine di demolizione.   La istanza fu rigettata dal Comune di Lezzeno e fu necessario adire il TAR per la Lombardia (ricorso n.r.g. 896/05)  (doc._clicca)

                                                                        Ordinanza TAR n. 799 su ricorso 896/05
Il Tribunale Amministrativo, con ordinanza del 05.04.05 n. 799, ordinava al Comune di Lezzeno di non dare esecuzione alla demolizione prima di aver risposto, ai sensi dell’art. 1 comma 39 L. 308/04, alla istanza presentata dalla società Air Garda. (doc._clicca)

                                                            Atto stragiudiziale di diffida al Comune di Lezzeno
Il Comune di Lezzeno, nonostante i solleciti di Air Garda, non dava seguito alla procedura di sanatoria e non ottemperava, quindi, all’ordinanza del Tar, tanto che fu necessario notificare atto stragiudiziario di diffida allo scadere dell’anno.(doc._clicca)

                                                           Dichiarazione di incompetenza del Comune di Lezzeno

Dopo tali azioni, il Comune passava l’intera pratica alla Provincia di Como in quanto dichiaatosi incompetente e intanto esprimeva illegittimamente parere negativo (doc. da inserire)

                                                                                    La Provincia di Como
La Provincia di Como, a conclusione dell’iter procedurale (condotto vistosamente in modo errato rispetto a quanto ordinato dal Tar Lombardia con la ordinanza n. 799 del 05.04.05, ovvero procedeva secondo il comma 36, che tratta il condono ordinario e non 39, che tratta il condono straordinario, come nello specifico caso), emetteva ordine di demolizione del costruito hangar.(doc._clicca), (doc._clicca)

                         Chiarificazione di errata richiesta; comma 37/39 legge 308/04 e, non comma 36, come richiesto

Il tecnico di Air Garda - ingegnere Dario Zamuner - , ha ben specificato nella relazione contraddistinta con la lettera B), che il procedimento doveva essere condotto secondo la procedura del condono straordinario, previsto dal comma 39 e non condono ordinario di cui al comma 36, s.l. A nulla è valsa tale chiarificazione poichè come evincesi dai documenti delle PP.AA.: Provincia e Sovrintendenza ai Monumenti di Milano, si è continuato, errando, secondo la procedere del comma 36. (doc._clicca)

                                                                        Nuovo ricorso al TAR Lombardia

Contro quest’ultima determinazione fu prodotto  nuovo ricorso al Tar con sospensiva (n.r.g.2985/06) con successiva memoria (doc._clicca) e motivi aggiunti (doc._clicca)

                                                 Diniego alla richiesta di usare l'hangar dell'Aeroclub di Como
La soc. Air Garda si è vista costretta, nel febbraio 2005 a richiedere nuovamente all’Aeroclub Como, di avere a disposizione uno spazio nel loro hangar per la necessaria manutenzione all’I-Simj  da eseguirsi con tecnici propri (di Air Garda), così come fu fatto in occasione del primo certificato di navigabilità e ovviamente pagando il dovuto per l’uso  stesso dell’hangar;  la risposta, in data 12 febbraio 05 fu negativa (doc._clicca); ad  ogni buon conto, va considerato che l’eventuale consenso non avrebbe risolto definitivamente le necessità periodiche di Air Garda ma in tutto ciò si evidenzia il chiaro assetto monopolistico detenuto dall’aeroclub Como.

                                                         Richiesta di intervento di ditta accreditata all'ENAC
La società Air Garda, per risolvere il problema della manutenzione, si è rivolta -come in passato- alla ditta “Bosio Motori Aeronautici da Brescia”, accreditata all'Enac di Milano, per esaminare la possibilità di eseguire la richiesta manutenzione all'I-Simj (in via eccezionale e previa autorizzazione, in luogo non coperto) ed ottenere il rinnovo del C.N.

La ditta Bosio Motori Aeronautici, con lettera del 30.09.2003 ha risposto che la richiesta non poteva essee esaudita perché le disposizioni Enac non lo consentono ed inoltre... (doc. clicca)

                                                                 Ordinanza TAR n. 66/07 su ricorso n. 2985/06

Il Tar Lombardia, non ha concesso la chiesta sospensiva del provvedimento di demolizione, ritenendo che: contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, nella VIA del 19.7.2004 non è chiaramente indicata la esistenza della rampa e del pontile, che, pertanto, allo stato non pare sussistere il requisito del fumus boni iuris.(doc._clicca)

                             Documentazione presentata al Comune di Lezzeno – relazione VIA – tavole tecniche e foto
La Ordinanza n. 66/07 del 17.01.07 del Tar Lombardia, è certamente frutto di una distrazione del Giudice estensore perché la rampa di risalita ed il pontile, furono le prime cose messe in opera durante la costruzione dell’hangar. La relazione di VIA e le tavole tecniche del 19.07.04 presentate al Comune di Lezzeno il 22.07.04, evidenziano chiaramente la esistenza dei due elementi che si assumo mancanti.
Infatti, subito dopo aver preso visione della ordinanza del Tar, il sig. Zamuner Umberto, anche nella qualità di legale rapp.te della soc. Air Garda, si recava presso il Comune di Lezzeno e richiedeva copia conforme, in bollo, della relazione di VIA e tavole tecniche depositate in data 22.07.04;da tali documenti autenticati si rileva al punto 6, descrizione dell'hangar, la seguente dicitura: "ai mq 91 della struttura si aggiungono mq 44 di superficie lacuale coperta da pontile e scivolo" (doc._clicca), (doc._clicca) Tavole tecniche (doc._clicca) e foto (foto_1, foto_2, foto_3).
Inoltre la conferma della esistenza dei predetti due elementi viene data dalla documentazione fornita dal comune di Lezzeno e depositata in Procura. Trattasi di foto scattate in seguito a sopralluogo in data 08/05/04 firmate dal responsabile tecnico e con timbro del comune (doc._clicca) e di altri due documenti prodotti in data 03/05/04 (doc._clicca) e 09/09/04 (doc._clicca) sempre provenienti dal comune di Lezzeno, e depositati in procura, ove si attesta l'esistenza del pontile e dello scivolo.

                                                                                Ricorso al Consiglio di Stato

Con la certezza di poter chiarire ogni cosa in sede di ricorso, l’avv. Nadia Restivo, legale della società Air Garda, presenta ricorso al Consiglio di Stato per la negata sospensiva di demolizione (doc._clicca)

                                                                            Ordinanza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato non si pronunciava sull’unico motivo di cui alla ordinanza n. 66/07 del Tar Lombardia per cui fu necessario ricorrere in appello ma, il Consiglio di Stato, per altri due motivi, respingeva l’appello, così motivando: “Ritenuto che né il ricorso di primo grado né l’appello risultano assistiti dal fumus boni iuris, in considerazione dell’impatto notevole che la costruzione abusivamente realizzata provoca sullo stato dei luoghi nel quale si inserisce; Considerato anche il considerevole tempo trascorso dalla costruzione dell’hangar (che risale all’aprile 2004), il che ridimensiona le difese fondate sulla (presunta) provvisorietà dello stesso; ritenuto che, a prescindere dal carattere perentorio o meno dei termini di cui all’art. 181, comma 1 quater, L. 308/2004, questi decorrono solo dal momento in cui viene presentata la documentazione completa; P.Q.M. Rispinge l’appello (Ricorso numero: 2932/2007). (doc._clicca)

                                                                                  BREVE COMMENTO
La provvisorietà dell’hangar doveva essere limitata alla necessaria manutenzione del velivolo ma, evidentemente al Consiglio di Stato non è stato rappresentato con più incisività la circostanza che alla società Air Garda non è stato consentito, dalla P.A., neanche quel limitato uso temporale richiesto per cui, il considerevole tempo trascorso dalla costruzione dell’hangar (che risale all’aprile 2004) non ha potuto giovare alla richiesta manutenzione. Il Consiglio di Stato, nel respingere l’appello, sembra abbia ritenuto che, da parte della soc. Air Garda, vi fosse stato l’uso della struttura hangar già dal 2004 e fino alla data dell’emessa ordinanza.
L’hangar poi, è inserito in un contesto aziendale nautico,infatti, sia sul lato destro che quello sinistro, sono presenti delle grosse gru con bracci lunghi almeno 10 metri per il varo dei motoscafi; sul posto vi è lo scarico fognario cittadino e relativo depuratore (distanza 25 metri); al di sopra del depuratore, distanza altri 25 metri, vi sono le scuole elemtari. Evidentemente, una struttura inferiore ai 100 mq, in quel sito, provoca quell’impatto notevole che, sinceramente, non è percepito in modo così grave come invece è ritenuto.

                                                                       Istanza al Tar per discussione di merito
In data 18 ottobre 2007, il legale della società Air Garda ha prodotto istanza al Tar Lombardia per la discussione di merito dei ricorsi n.r.g. 896/2005 e n.r.g. 2985/2006 – Sez. II^, dichiarandone l'attinenza tra loro. (doc. clicca)

                                                                                  Succesive istanze a PP.AA.
Indipendentemente dal costruito hangar in Lezzeno, mai utilizzato perché non consentito dal comune, sono state prodotte altre istanze –rivelatesi infruttuose- a comuni, gestioni di comuni e Regione Lombardia al fine di ottenere in concessione o in gestione una superficie di terra individuata dalla P.A.

                                                                    Segnalazione all'Autorità Garante in Roma

Tutte le difficoltà che hanno scandito il percorso della società Air Garda, sono state portate a conoscenza con apposita segnalazione denuncia del 22 novembre 2006 unitamente a tutti i documenti in essa richiamati all'Autorità Garante in Roma.
La predetta Autorità, con lettera n. 0039766 del 14.12.2006 informava la soc. Air Garda che la segnalazione era stata presa in carico dalla Direzione D – Agroalimentare Trasporti e di indicare il Rif. N. DC5663 per ogni successivo riferimento. (doc. clicca)

                                              Istanza di disapplicazione comma 8 art. 37-bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 600
La posizione della società Air Garda, nei confronti del fisco, non poteva che risultare inattiva o non produttiva per cui, con istanza del 22.03.07 si provvedeva a richiedere la disapplicazione ai sensi del comma 8 dell'art. 37-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 e art. 30 della legge 23.12.1994 n. 724, recante disposizioni di contrasto all'utilizzo a fini elusivi di società non operative.

                                               Lettera dell'Agenzia delle Entrate - Direzione territoriale della Lombardia

La istanza veniva accolta per l'anno 2006 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lombardia – con lettera n. 75933 del 06.09.07 in cui il Direttore regionale si riservava la potestà di procedere ad ogni tipologia di accertamento diversa da quella basata sulle presunzioni di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 1994 (ad esempio: accertamenti basati sugli studi di settore, ecc.) (doc. clicca).

                                                                        Cortese sollecito all'Autorità Garante
La società Air Garda, con lettera del 24.09.2007 indirizzata all'Autorità Garante e, per conoscenza alla Direzione delle Entrate della Lombardia, ha rivolto cortese sollecito riscontro della segnalazione del 22.11.06 al fine di emettere una delibera del caso segnalato in quanto la soc. Air Garda è tenuta bloccata ormai da anni, sul lago di Como, con un aereo idrovolante da 6 posti, uomini, mezzi nautici e terrestri (doc. da inserire).

                                                                                          Ulteriori richieste

In data 22.06.07 l'avv. Restivo, legale della società Air Garda, scrive alla Regione Lombardia ed a tutte le PP.AA. interessate (n.18 racc.r.r.) per l'avvio del procedimento e la individuazione delle aree destinate allo scopo di cui alla L.R. n. 22/98 e PTCP di Como (doc. clicca, doc. clicca).

Il predetto documento è stato rimesso anche all'Autorità Garante con lettera dell'8.10.07 unitamente a lettere di risposta di Consorzi.

                                                                                 Discordi pareri delle PP.AA.

Le posizioni delle PP.AA., circa la competenza alla individuazione delle aree in argomento, contrastano tra loro e, la mancata trasparenza oltre allo sviamento di potere da parte della P.A. è fonte di danno per il privato o società legata ad un procedimento; infatti la Regione Lombardia, con lettera n.13133 del 24.05.05 scrive: .(.) “Per quel che concerne il rilascio delle concessioni demaniali lacuali la legge regionale n. 22/98 ha delegato le funzioni a Comuni e Consorzi di Comuni conseguentemente spetterà agli stessi esprimersi sulla richiesta da Lei avanzata e rilasciare la concessione qualora ne sussistano le condizioni.”. (doc. clicca)

Di parere opposto è il Consorzio del Lario e dei laghi Minori che con lettera n. 3176 del 28 agosto 2007 non fa comprendere se la competenza nella individuazione/localizzazione delle idrosuperfici sia della Regione o del Consorzio o delle Amministrazioni Provinciali perchè scrive:.(.) “In riferimento alla Vs. richiesta del 22.06.07 acclarata al ns. protocollo 2386 del 27.06.2007 inerente l'istanza di avvio del procedimento di cui all'art. 24, comma 2-bis, L.R.Lombardia n. 22/1998 e s.m.i., si informa che al momento la Regione Lombardia non ha individuato aree ottimali per la costruzione di una rete di eliporti ed elisuperfici, di idroscali ed idrosuperfici. Si informa inoltre che questo Ente, con le Amministrazioni Provinciali di Como e Lecco, sta predisponendo un piano di bacino per regolamentare gli interventi sul lago dove eventualmente si individuerà un'ulteriore localizzazione di idrosuperfici.”. (doc. clicca)

Ancora diversa è la lettera n. 98155 MF/FM dell'11.10.2006 della Provincia di Bergamo che, indirizzata alla Regione Lombardia e, solo per conoscenza al Consorzio Gestione Associata Laghi Iseo, Endine e Moro in Sarnico ed alla soc. Air Garda, scrive:.(.) “Vista la l.r. 22/98 e, in particolare; °l'art.3, comma 1, lett. K bis; °l'art.24, comma 2 bis – si trasmette, per quanto di competenza, la richiesta della Società Air Garda tesa ad ottenere un'idrosuperficie sul lago d'Iseo per l'utilizzo di aerei idrovolanti da adibire ad aerotaxi, trasporto cose e persone e anche ai fini di protezione civile.”.(doc. clicca)

Il Consorzio per la Gestione Associata dei laghi D'Iseo, Endine e Moro in Sarnico, scrive alla società Airgarda::.(.).."chiedo la trasmissione di un elaborato cartografico con indicata l'area oggetto della richiesta in opportuna scala (1:2000 o inferiore) per poter proseguire nell'iter.”. (doc._clicca)

Il Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del lago di Garda e del Lago d'Idro, con lettera del 04.10.2006 n. 3774, scrive ad Air Garda:(.) In riferimento alla nota qui pervenuta in data 21.09.2006 al protocollo n. 3606, si comunica che, quanto da voi richiesto, comporta l’occupazione di un’area demaniale e pertanto, necessita del rilascio della relativa autorizzazione ai sensi di quanto disposto dalla legge Regionale 22 del 29 ottobre 1998.
Pertanto, al fine di poter permettere una valutazione e procedere all’istruttoria della pratica, la S.V. è invitata a presentare allo scrivente, domanda di rilascio di concessione demaniale, utilizzando il modulo prestampato che si allega in copia, corredato dalla documentazione tecnica (cinque copie) indicata nella quarta facciata del modulo predetto…”. (doc. clicca)

                                                                                             Commento
Un commento da parte della soc. Air Garda è d’obbligo; infatti è incontestabile che la Regione ha dichiarato che la competenza, per quanto richiesto dalla Soc. Air Garda è dei Comuni e Consorzi di Comuni; è incontestabile che il Consorzio del Lario e laghi Minori ha dichiarato che è la Regione a dover individuare le aree idonee per una serie di idrosuperfici ed idroscali ma poi, la stessa lettera smentisce quanto prima detto e sarà lo stesso Ente, con le Province di Como e Lecco, che probabilmente individueranno aree per idrosuperfici;

La Provincia di Bergamo, invece, rimette alla Regione Lombardia, per quanto di competenza la richiesta di Air Garda,  La Gestione del Lago d’Iseo, Endine e Moro, demanda alla Soc. Air Garda la competenza di ricercare l’area per la idrosuperficie e la invita a presentare una consistente documentazione tecnica in bollo ed in scala ridotta non superiore a 1:2000. Il Consorzio della Sponda Bresciana e lago d’Idro, unitamente alla documentazione tecnica in bollo, (così come richiesta dal Consorzio Lago d’Iseo, Endine e Moro) richiede la somma di euro 200 per esame pratica.
Appare evidente che, in materia, non vi è una procedura condivisa, non vi è chiarezza e non vi è trasparenza.
Più correttamente è la P.A., sia essa il Comune, il Consorzio, la Provincia o la regione, tenuta a individuare le aree lacuali e di terra per le infrastrutture e dichiaratamente assentite allo scopo voluto dal legislatore lombardo.
La richiesta al privato di individuare e rimettere la documentazione tecnica per ottenere l’area demaniale per tale scopo, è solo un pretesto per scoraggiare l’interessato e comunque rigettare la richiesta. La evidenza di quanto affermato da Air Garda è agevolmente dimostrato dalla lettera sopra indicata del Consorzio del Lario e laghi Minori che si commenta da sola.

                              Provincia di Como - PTCP - Piano Territoriale Coordinamento Provinciale - anno 2005
L’Amministrazione Provinciale di Como, nel marzo 2005, ha approvato il (PTCP) Piano Territoriale Coordinamento Provinciale. Il predetto Piano è stato approvato anche dalla Regione Lombardia e reso esecutivo in base alla L.R. n. 12 del 13 marzo 2005. Il documento provinciale al punto 3.3.8. richiama proprio la legge regionale n. 22 dell’ottobre 1998 (citata) ed individua aree lacuali da utilizzare per aerotaxi, turismo e lavoro aereo. Tale documento potrebbe convincere qualsiasi operatore aeronautico  che in lombardia (dopo visto la L.R. n.22/98 e dopo aver esaminato il PTCP di Como così come approvato dalla Regione Lombardia), si possa investire e lavorare a favore del  turismo, utilizzando  idrovolanti, in realtà lo sfortunato operatore si accorgerà, dopo aver fatto investimenti in tal senso, (come è successo alla soc. Air Garda) che non potrà mai utilizzare le aree indicate  perché non vi sono strutture di terra.  E’ certo  che mancando le strutture di ricezione di terra il PTCP di Como, nel punto in trattazione, rimane solo una utopia. In questo caso l’unico a ricevere ulteriore beneficio dal PTCP di Como potrà essere solo l’aeroclub Como in quanto, non avendo problemi di hangar, i propri soci possono usare per i loro fini le superfici lacuali individuate, sebbene già utilizzano  tutti i laghi in Lombardia per voli turistici e di trasferimento (in barba al concetto di ente non lucrativo e a quello di monopolio e della pari opportunità).
L’aero Club di Como è una “istituzione” che esiste da circa 80 anni e a nessun’altro è stato consentito di svolgere la stessa attività settoriale. Tutto questo con il tacito consenso delle PP.AA. Il legislatore lombardo, infatti, consapevole dello status di monopolio dell’attività dell’aeroclub di Como, aveva previsto nella ripetuta legge 22/98 la istituzione di idroscali e idrosuperfici sul proprio territorio e ne affidava delega di attuazione  a Comuni e gestioni di Comuni; delega però mai utilizzata, con il conseguente danno alla soc. Air Garda e altre precedenti o successive interessate.

La società Air Garda, ha programmato per il prossimo futuro di adire il Tribunale ordinario per essere risarcita dei considerevoli danni subiti: patrimoniali/morali/esistenziali.

Nuova istanza della società Air Garda per la disapplicazione (anche per l'anno 2007) del comma 8 art. 37- BIS DPR 29.09.1973 N.600
La Direzione dell'Agenzia delle Entrate della Campania, alla istanza della soc. Air garda, rispondeva con nota N. 31880/2008 del 09.02.2008 dal seguente tenore:
"Le società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo d'imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicata nell'istanza, che non hanno subito modificazione nei periodi d'imposta successivi, possono disapplicare la disciplina sulle società di comodo di cui all'Art. 30, della legge 23.12.1994, N. 724, senza dover assolvere all'onere di presentare istanza di interpello. E' previsto, in particolare, che la disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggetive e che le situazioni oggettive individuate dal menzionato provvedimento consentono la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2007. In relazione al periodo d'imposta 2006 la società istante ha ottenuto parere favorevole da parte della Direzione Regionale Lombardia con risposta Prot. N. 75933/2007. ecc."  (doc. clicca)

                                               Convocazione dei rappresentanti di Air Garda alla Regione Lombardia
Il giorno 16 novembre 07 la Regione Lombardia, segreteria del dott. Marco Cesca, ha telefonato all’amministratore di Air Garda per una convocazione il , giorno 23 e trattare il caso della società Air Garda.
Il giorno 23 all’orario indicato, si è presentato l’amministratore di Air Garda, M.llo Umberto Zamuner, l’ing. Dario Zamuner ed il pilota Ferdinando Zamuner. Gli stessi sono stati ricevuti dall’ing. Marco Cesca –Direttore Vicario dell’Unità Organizzativa Reti e Sistemi per la Mobilità – e dalla dott.ssa Lanese dello stesso ufficio.
Dopo la esposizione  dei problemi della società, i due funzionari hanno assicurato il loro interessamento e verificare la problematica e prendere decisioni circa una eventuale soluzione.
Si vuole precisare, però, che in precedenza, altri incontri si sono avuti con la dott.ssa Lanese la quale aveva dato le stesse assicurazioni di interessamento in seno alla Regione.

Anche la provincia di Como, nel passato, aveva disposto incontri per risolvere il problema, ma poi, l’impegno assunto  è caduto nel vuoto. (doc. clicca)

                                                                              Delibera dell’Autorità Garante
L’Autorità Garante di Roma, con lettera del 30.11.07 ha informato la soc. Air Garda che, nella sua adunanza del 22.11.07, ha deliberato di inviare una lettera alla Regione Lombardia in merito alla mancata attuazione dell’art. 3, comma 1, lett. K-bis, della legge regionale 20.10.1998, n. 22, che prevede la realizzazione di idroscali sulle acque del demanio lacuale per attività di trasposrto con finalità turistico-ricreative. La copia della predetta lettera è stata allegata. L’Autorità auspica il superamento della descritta situazione, con l’individuazione di nuovi siti atti ad ospitare strutture di ricovero per idrovolanti.
L’Autorità ha posto in evidenza che ove fosse data attuazione alla citata disposizione di legge regionale, verrebbero meno gli ostacoli che si frappongono al conseguimento di assetto concorrenziale dell’attività in questione.
L’Aero Club Como (precisa l’Autorità) risulta gestire l’unica struttura che può fungere da base utilizzabile per il ricovero, oltre che per l’atterraggio e il decollo, di idrovolanti “puri” adibiti ad operare nella zona dei laghi lombardi… (doc. clicca).

                                    Ministero delle Infrastrutture provv. interregionale per Lombardia e Liguria
Con lettera n. 408 del 08/01/2008 diretta al legale rapp.te di Air Garda, informa che in data 14.2.08, ha indetto convoczione Comitato regionale (ex art. 2 Convenzione 20/03/1998), in Milano, in P.le R. Morandi, 1 per individuare le modalità di demolizione dell’hangar in Lezzeno, ad opera dell’esercito – Genio Militare – (doc. clicca, doc. clicca)

                                         
Richiesta di nuovo e più determinato intervento dell’Autorità Garante
La società Air Garda, con lettera del 17.01.08 ha richiesto all’Autorità Garante di verificare i presupposti per rimettere l’intera vicenda al vaglio del Consiglio dei Ministri, in quanto, appare evidente, si mira a demolire, non tanto l’unico hangar, (a parte quello dell’Aero Club Como), ma per riflesso, un aeromobile italiano e, la stessa società Air Garda, senza ricercare una soluzione alternativa per risolvere il caso, pur consapevoli, le PP.AA., delle loro responsabilità circa la inottemperanza di disposizioni di legge: L.R.Lombardia n. 22/98 e PTCP di Como e, in più, di agevolare l’aero club di Como a detenere il monopolio dell’attività. (doc. clicca) .
 

                                                                         Lettera del Cantiere Molinari
Il Cantiere molinari, con lettera del 31.01.08 rinnova l’invito alla soc. Aier Garda di rimuovere l’idrovolante dal loro spazio a causa di difficoltà nel manovrare la gru e le imbarcazioni. Il protrarsi della richiesta rimozione, senza provvedervi, costringe la ditta Molinari a spostare l’idrovolante in Piazza Comunale(doc. clicca)

                                                                               Lettera cautelativa
La società Air Garda con lettera del 19 febbraio 08, informa la Regione e tutte le Amministrazioni interessate, del nuovo problema e le minacce della ditta Molinari .La Air Garda informa, altresì, che non si riterrà responsabile di eventuali danni a persone o cose nel caso che le dette minacce si realizzassero. Richiede, inoltre, urgente autorizzazione amministrativa ad usare l’hangar per risolvere l’annoso problema dell’idrovolante tenuto in ostaggio sul lago di Como.(doc. clicca)

                                                             Lettera all’ENAC per piccola manutenzione
La società Air Garda con lettera del 6 febbraio 08 ha richiesto all’Ente Nazionale Aviazione Civile, di essere autorizzata ad eseguire sul luogo, Lezzeno, la piccola manutenzione sull’idrovolante I-Simj, in accordo con le circolari n. 42 del 9.07.96 e n. 6 del 22.12.1997 (doc. clicca)

Convocazione dei soci di Air Garda presso l’ENAC -Milano- per comunicare nuove disposizioni inerenti la piccola manutenzione.
Il giorno 13.03.08 il legale rappresentante della soc. Air Garda, si reca in via Caldera, presso l’ENAC di Milano, per formulare nuova istanza e adeguarsi alle nuove disposizioni ed ottenere, quindi, il documento autorizzativo ad eseguire la piccola manutenzione sull’idrovolante I-simj. in quella occasione il funzionario addetto,-ing.Bonadies- compilò verbale di seduta (doc. clicca)

                                       Lettera del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica
Le vicende che hanno tenuto la società Air Garda nello stato di inattività dall’anno 2000 ad oggi, sono state rappresentate al Presidente della Repubblica. I soci tutti, hanno richiesto, il Suo Autorevole intervento. In seguito alla petizione, l’Ufficio per gli Affari Giuridici e le Relazioni Costituzionale, ha risposto con lettera prot. 0024618/P del 27.02.08, come segue:
"Egregio signor Zamuner, in relazione alla lettera inviata al Presidente della Repubblica, Le comunico che questo Ufficio ha portato la questione rappresentata all’attenzione del Ministero dei trasporti per l’esame e le valutazioni di competenza. Con i migliori saluti." (doc. clicca)

                                                       Lettera del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con lettera n. 003201 del 03.07.2008, indirizzata alla soc. Air Garda, e avente oggetto: "Utilizzo di Idrovolanti sui laghi della Lombardia", scrive: “ In riferimento alla nota pari oggetto si fa presente che la scrivente ha provveduto ad interessare l’Ente competente in relazione alla problematica rappresentata. Si fa riserva di comunicare notizie in merito, non appena perverrà la risposta dell’Enac.” (doc. clicca)


                                                      Ministero dei Trasporti: sollecito al Direttore Generale ENAC
Il Ministero dei Trasporti sollecita la struttura ENAC di Viale Castro Pretorio, 118 - Roma sulla precedente richiesta del 03/07/2008. (doc. clicca)

La società Air Garda, molto determinata a raggiungere lo scopo sociale,  ha comunque e recentemente avanzato altre istanze (15 Racc.R.R) dirette a Provincie e Consorzi di Comuni competenti per le aree territoriali della Lombardia ritenute idonee e riportate nel PTCP (sovraprovinciale) di Como. Il predetto piano fu approvato dalla Regione Lombardia. Alcune delle aree indicate nel PTCP di como furono, comunque, già oggetto di richiesta demaniale da parte della soc. Air Garda (vedi Lugana Marina di Sirmione, Bellagio, ecc.), ma respinte.

                              Mancata risposta dell’Enac nonostante i solleciti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
L’Enac non ha dato riscontro alle note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circa i provvedimenti adottati in merito, dopo l’esito degli accertamenti del caso rappresentato dalla soc. Air Garda; infatti la 1^ richiesta fu del 30.04.2008 n. 2097 e la 2^ di sollecito il 12.11.2008 n. 5800 per cui, la società Air Garda, supportata dal Ministero, non ha avuto, però, risposta da parte dell’Enac (doc. clicca)

                                               Richiesta di intervento del difensore civico della Provincia di Como
La Società Air Garda, si è rivolta al difensore civico della Provincia di Como al fine di ottenere, per l’hangar in Lezzeno, l’autorizzazione a poter richiedere all’Enel l’allacciamento della energia elettrica onde poter eseguire in modo agevole la dovuta manutenzione all’idrovolante ivi ricoverato. Nella richiesta la società Air Garda si impegnava di demolire l’hangar appena fosse data la possibilità di ricovero per l’idrovolante su altro sito prescelto dalla P.A. , ritenuto idoneo per la costruzione di infrastrutture di terra e a tale scopo destinato; giusta legge regionale n. 22/98, art. 3 c. 1 K/bis e art. 24, c. 2 bis nonché c. 1 lett a) n. 9. L’Ufficio del Difensore Civico di Como, con lettera del 25.11.2008, diretta al Settore Pianificazione del Territorio, Trasporti e Grande Viabilità, quest’ultimo riferisce , tramite il difensore civico, che il proprio PTCP - per quanto concerne gli aeroporti ed aviosuperfici - prende in considerazione solo l’idroscalo di Como, gestito dall’Aero Club Como. Rientra nella competenza della Regione Lombardia (scrive la Provincia) la individuazione di nuovi siti da destinare a idroscali e idrosuperfici, sia pure in accordo con gli enti locali. La stessa amministrazione afferma inoltre che, senza un atto di impulso della Regione, non può di sua iniziativa, individuare nuove aree da destinare ad idroscalo. Il Difensore Civico, stante quanto sopra, trattandosi di competenza regionale, suggerisce di esporre la situazione di fatto al Difensore Civico della Regione Lombardia (doc. clicca).

                                                    La società Air Garda interessa il Difensore Civico della
                                      Regione Lombardia, così come consigliato da quello della Provincia di Como

Quest’ultimo ufficio, con lettera circostanziata e completa di norme in diritto riguardante il caso, ha richiesto al Direttore Generale delle Infrastrutture e Mobilità della Regione stessa di fornire i chiarimenti riguardanti l’intera vicenda della società Air Garda. (doc. clicca).

                          Risposta del 28.04.09 della Regione Lombardia – Dir. Gen. Infrastrutture e Mobilità

La Regione Lombardia, con nota n. S1.2009.0037483 del 28 aprile 09 (doc. clicca), risponde alla richiesta informativa del Difensore Civico, ma la risposta è solo di sviamento e non affronta il grave problema esposto. La Regione sostiene che data la complessità dell’azione, in accordo con Enac ed in considerazione di una revisione che tale Ente sta realizzando delle proprie “Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968 n. 518, è stato attivato un processo volto ad approfondire come definire gli ambiti da sottoporre ad idrosuperfici sugli ambiti lacuali; indica inoltre delle idrosuperfici esistenti su alcuni laghi lombardi e accenna alle procedure di come servirsene ed indica la procedura per ottenere in gestione una idrosuperficie lacuale. Tali considerazioni e suggerimenti della Regione sono, però, bene a conoscenza della società Air Garda ma non valide a risolvere le problematiche esposte. In sostanza, se la Regione non concede una superficie di terra, non può essere attivata alcuna procedura di gestione verso l’Enac né, tantomeno possono essere utilizzate le idrosuperfici già esistenti di Lenno, Pusiano o Porlezza in quanto l’idrovolante I-Simj non potrà mai raggiungerle senza la necessaria manutenzione calendariale.
Le predette idrosuperfici possono essere utilizzate esclusivamente dall’Aero Club Como che per la manutenzione dispone di un proprio hangar per cui da circa 80 anni ne detengono il MONOPOLIO non solo delle idrosuperfici indicate ma di tutti i laghi (e ben si può dire), agevolato dalle PP.AA. A tale proposito la Regione suggerisce alla società Air Garda di rivolgersi proprio all’Aero Club Como per risolvere i problemi.

                                            Lettera della Provincia di Como di demolizione hangar in Lezzeno
La Provincia di Como, con lettera del 2 luglio 09, diretta al Prefetto di Como, formula istanza per l’esecuzione della demolizione dell’hangar di Air Garda in Lezzeno (doc. clicca). Il prefetto con lettera del 26 agosto 2009 richiede alla Provincia i termini operativi (data, orario ecc.) per l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione emessa della Provincia (doc. clicca).

La Provincia di Como richiede alla Prefettura quale procedura intende porre in essere per l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione (doc. clicca) la società Air Garda con propria lettera fornisce elementi al Prefetto per disattendere la richiesta della Provincia


                                                                          Risposta della Prefettura di Como
Il Prefetto di Como con lettera del 15 settembre 2009 N. 0011271 informa la Provincia che l’intervento del Prefetto è solo “concorrente e non sussidiario” . L’art. 49 comma 2 dell legge regionale N. 12/05 ha disposto che i poteri in questione sono esercitati dalle Province a far tempo dall’efficacia del rispettivo PTCP. Per la Provincia di Come è oggi vigente il PTCP approvato con DCP N. 59/35993 del 02 agosto 2006 (doc. clicca).

Lettera in bollo della società Air Garda alla Provincia di Como, Regione Lombardia, Sovrintendenza Milano, Comune di Lezzenoae. – Mantenimento della struttura Hang.
Dalla risposta della Prefettura la società Air Garda è venuta a conoscenza indirettamente che il provvedimento sanzionatorio di ripristino dei luoghi n. 118/42300 del 12 settembre 2006 è stato emesso illegittimamente ovvero in mancanza di competenza da parte della Provincia stessa, in quanto il proprio PTCP è divenuto efficace solo in data 20 settembre 2006. Comunque la società Air Garda ha richiesto agli enti in indirizzo il mantenimento della struttura Hangar, fino alla conclusione degli accordi Regione ENAC per la individuazione di aree idonee per idrosuperfice e idroscalo con relative infrastrutture di terra (doc. clicca).



Il presente documento è solo una parte della storia di Air Garda che sarà
in seguito ampliata e completata, includendo inoltre i documenti citati, che mancano.